Una proposta di legge per “limitare” l’errore giudiziario

Per cambiare la sorte di molte vittime dell’errore giudiziario, basterebbe sostituire due semplici parole all’interno della norma che prevede la prescrizione biennale per chi ha punito qualcuno con un’ingiusta detenzione. La modifica, per evitare l’abuso della custodia cautelare da parte dei magistrati e limitarne i casi, dovrebbe riguardare l’articolo 315 del codice di procedura penale,…

Per cambiare la sorte di molte vittime dell’errore giudiziario, basterebbe sostituire due semplici parole all’interno della norma che prevede la prescrizione biennale per chi ha punito qualcuno con un’ingiusta detenzione. La modifica, per evitare l’abuso della custodia cautelare da parte dei magistrati e limitarne i casi, dovrebbe riguardare l’articolo 315 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che la vittima del carcere ingiusto, possa chiedere l’indennizzo entro i due anni dalla sentenza di archiviazione, assoluzione o proscioglimento che sia. Alla voce ‘due anni’, dovrebbe essere sostituito l’inciso ‘in ogni tempo’, per permettere a chi è stato punito da un errore, di non essere anche vittima delle lancette di un tempo troppo breve che gli è sfuggito per vari motivi, primo tra tutti la disinformazione.

E’ la proposta dell’Associazione vittime errori giudiziari Art.643′, spiegata nei dettagli dal presidente Gabriele Magno, che fa notare come il termine di due anni per essere indennizzati è “troppo breve”: “Quando si subisce uno choc del genere e ci si ritrova in cella senza colpa – sottolinea l’avvocato specializzato nella revisione processuale e nei risarcimenti da errore giudiziario – non si pensa subito a chiedere l’indennizzo. Vuoi perchè in molti non sanno della prescrizione, quando dovrebbe essere l’avvocato ad avvertirli del termine per esigere quello che gli è dovuto, vuoi perchè la vita di chi subisce un’esperienza così forte viene sconvolta, fermandosi per molto tempo a quel momento prima di quelle manette ai polsi”. Una proposta, quella di Art.643, “più volte presentata a vari schieramenti politici – rileva l’avvocato Magno – che ne hanno attestato la bontà, pur non facendo nulla per portarla avanti”. Alla base di quella che è una battaglia dell’Associazione che raccoglie casi storici di vittime di una giustizia ingiusta, da Tortora a Barillà, c’è una legge che crea “forti disparità” tra i casi di errore giudiziario in sè e ingiusta detenzione.

L’accertamento dell’errore giudiziario, a cui si arriva dopo i tre gradi di giudizio e dopo l’ultima chance giocata eventualmente di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, è la conseguenza di una revisione processuale; la Corte d’Appello competente per territorio, in quel caso ribalta una sentenza. Se si viene assolti, in sede di revisione è possibile chiedere un risarcimento per cui non è riconosciuto alcun limite. Ma l’errore giudiziario, un centinaio i casi l’anno, rappresenta l’eccezione, come fa notare il presidente di Art. 643. “La regola invece, purtroppo – sottolinea Magno – è l’ingiusta detenzione, che vede un abuso della custodia cautelare. Basti pensare che qui assistiamo a 8-10mila casi annui, ma di questi solo 2500 vengono accolti, perchè nella maggior parte dei casi si attribuisce all’arrestato dolo o colpa grave, ossia il giudice rileva che l’arresto, nonostante l’errore, è stato causato dalla vittima”. In questo caso per l’ingiusta detenzione, sono delle tabelle a stabilire un indennizzo di circa 250 euro per ogni giorno passato in cella, 125 euro per i domiciliari. “Se pensiamo alle due situazioni, errore giudiziario e ingiusta detenzione – rileva ancora Magno – si tratta pur sempre di carcere patito senza alcuna colpa, eppure c’è una forte iniquità nel trattamento economico che nel primo caso non ha alcun limite, mentre nel secondo è circoscritto”.

Di qui la proposta di cambiare l’articolo 315 del codice di procedura penale, per “permettere alle vittime di ingiusta detenzione – fa notare il leader di Art.643 – di chiedere l’indennizzo non più entro due anni ma in ogni tempo. In questo modo, anche la magistratura avrebbe più cautela nell’applicare la custodia cautelare, perchè gli errori delle toghe non ‘scadrebbero’ più nel giro di un biennio”. Magno punta poi l’accento su una recente sentenza della Corte Costituzionale, sulla revisione processuale, scaturita da un caso divenuto emblematico sul tema. Si tratta di Paolo Dorigo, condannato a tredici anni di reclusione dalla Corte di Assise di Udine perché ritenuto tra i responsabili dell’attentato compiuto nella notte fra il 2 e il 3 settembre 1993 alla base americana di Aviano in Friuli; una condanna che poggiava sul dichiarato dei coimputati “letto”, ai sensi dell’allora vigente art. 513 c.p.p., nonostante la loro mancata escussione in dibattimento. Se non che, in data 9 settembre 1998 la Commissione europea dei diritti dell’uomo , che oggi è la Corte europea dei diritti dell’uomo, aveva dichiarato l’illegittimità di quella condanna, poiché aveva violato il principio del contraddittorio di cui all’art. 6 della Convenzione; in quanto il condannato non aveva potuto interrogare i testi “a carico”, sottrattisi volontariamente al dibattimento. La decisione europea è rimasta a lungo ineseguita: non esisteva infatti nell’ordinamento italiano un modo per eseguire le decisioni della Corte europea in materia penale. Ma è stato l’ultimo “effetto” del caso Dorigo a sbrogliare la matassa: è stata l’importantissima e originale soluzione rinvenuta dalla Corte Costituzionale (con la sentenza 113 del 2011), a rimediare al vuoto normativo.

Infatti, l’art. 630 del codice di procedura penale è stato dichiarato dalla Corte Costituzionale “costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede una ipotesi di revisione della sentenza penale di condanna nei casi di processi penali interni in violazione della Convenzione europea; ovviamente, ciò sempre che la violazione sia stata previamente accertata da parte della Corte europea dei diritti umani”. È dal 1998 che la Corte europea ha riconosciuto la violazione del diritto a un giusto processo compiuta dalle autorità italiane ai danni di Dorigo, condannato sulla base delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari da tre coimputati che – avvalendosi della facoltà di non rispondere – si sono poi rifiutati di confermarle in dibattimento, negando così il diritto dell’imputato a “esaminare o far esaminare i testimoni a carico”. Ed è dal 1999 che il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, competente a sorvegliare la corretta esecuzione delle sentenze della Corte da parte degli Stati membri condannati, non smette di sollecitare il nostro Paese all’adozione di misure, tanto individuali che generali, in grado di garantire la riapertura del processo Dorigo nonché di tutti quei processi rispetto ai quali la Corte europea abbia pronunciato un giudizio di “non equità”.

Per la prima volta, fa notare Magno, “avere un parere favorevole da parte della Cedu, dà la possibilità di avere automaticamente una revisione processuale. Dorigo è stato l’escamotage per creare una nuova casistica, così oggi, se la Corte interviene nell’ordinamento italiano, come è accaduto, per cambiare le sorti di un processo, c’è la speranza di dare giustizia a molte vittime dell’errore della legge italiana”. Un caso che apre nuovi scenari, anche sotto il profilo culturale, per un cambiamento di mentalità sollecitato da molti giuristi, affinché la Convenzione europea, nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, sia davvero considerata come ineludibile modello di riferimento per il nostro sistema processuale, anche nell’ulteriore, ma non trascurabile, prospettiva di individuare proprio nella giurisprudenza europea uno strumento unificatore in grado di promuovere quel difficile ma tanto auspicato ravvicinamento delle varie legislazioni penali e processuali d’Europa.