Artt. 81 – 85 Corte Penale Internazionale

Articolo 84 Corte Penale Internazionale CAPITOLO VIII – APPELLO E REVISIONE Articolo 81 Appello contro la sentenza di condanna o la determinazione della pena 1. Può essere proposto appello, secondo le regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, contro una decisione resa in forza dell’articolo 74, secondo le seguenti modalità: 1. Il Procuratore può proporre…

Articolo 84 Corte Penale Internazionale

CAPITOLO VIII – APPELLO E REVISIONE

Articolo 81

Appello contro la sentenza di condanna o la determinazione della pena

1. Può essere proposto appello, secondo le regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, contro una decisione resa in forza dell’articolo 74, secondo le seguenti modalità:

1. Il Procuratore può proporre appello per uno dei seguenti motivi:

1. vizio di procedura,
2. errore di fatto;
3. errore di diritto.

2. la persona dichiarata colpevole o il Procuratore a nome di questa persona, possono proporre appello per uno dei seguenti motivi:

1. vizio di procedura,
2. errore di fatto;
3. errore dl diritto.
4. Qualunque altro motivo che pregiudica l’equità o la
regolarità della procedura o della decisione.

2. a) Il Procuratore o il condannato possono, secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, impugnare la pena pronunziata, per via di mancanza di proporzione fra la stessa ed il crimine;

b) Se, in occasione dell’appello proposto contro la pena pronunciata, la Corte ritiene che esistono motivi tali da giustificare l’annullamento, in tutto o in parte, della decisione sulla colpevolezza, essa può invitare il procuratore o il condannato ad invocare i motivi enunciati all’articolo 82, paragrafo 1, capoversi a) o b) e pronunziarsi sulla decisione sulla colpevolezza secondo l’articolo 83.

c) La stessa procedura si applica se, in occasione di un appello concernente unicamente la decisione sulla colpevolezza, la Corte giudica che vi sono motivi che giustificano una riduzione della pena in forza del paragrafo 2, capoverso a).

3. a) A meno che la Camera di primo grado non decida diversamente, la persona riconosciuta colpevole rimane in stato di detenzione durante la procedura di appello.

b) Se la durata della detenzione supera la durata della pena pronunciata, la persona riconosciuta colpevole e rimessa in libertà; tuttavia, se anche il Procuratore propone appello, la liberazione può essere subordinata alle condizioni enunciate al capoverso e) seguente;

c) in caso di assoluzione, l’accusato $egrave; immediatamente rimesso in libertà, fatte salve tuttavia le seguenti condizioni:

i) in circostanze eccezionali valutati tra l’altro il rischio di e evasione, la gravità del reato e la probabilità di successo dell’appello, la Camera di primo grado su richiesta del Procuratore può ordinare che l’imputato rimanga in detenzione durante la procedura di appello;

ii) contro un’ordinanza della Camera di primo grado preveduta dal capoverso i) può essere proposto appello secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

4. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 3, capoversi a) e b) l’esecuzione della decisione sulla colpevolezza o della sentenza $egrave; sospesa durante il periodo utile per proporre appello e durante il corso
del giudizio di appello .

Articolo 82

Appello contro altre decisioni

1. Ciascuna Parte può proporre appello contro una delle seguenti decisioni, secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle prove:

1. decisione sulla competenza o la procedibilità;
2. ordinanza che concede o nega la liberazione della persona oggetto d’inchiesta o di azioni giudiziarie;
3. decisione della Camera preliminare di agire di sua iniziativa in forza dell’articolo 56, paragrafo 3;
4. decisione che solleva una questione di natura tale da incidere in maniera significativa sullo svolgimento equo e rapido della procedura o sull’esito del processo e la cui soluzione immediata potrebbe secondo il parere della Camera preliminare o della Camera di primo grado di progredire notevolmente la procedura.

2. Una decisione della Camera preliminare, fondata sull’articolo 57, paragrafo 3, d) può essere impugnata dallo Stato interessato o dal Procuratore con l’autorizzazione della Camera preliminari. L’appello in questione sarà trattato mediante una procedura d’urgenza.

3. L’appello ha effetto sospensivo solo se la Camera lo ordina, sulla base di una domanda presentata secondo le regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove .

4. Il rappresentante legale delle vittime, la persona condannata o il proprietario in buona fede di un bene pregiudicato da un’ ordinanza emessa in forza dell’articolo 73, possono presentare appello contro tale ordinanza, come previsto nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove

Articolo 83

Procedura d’appello

1. Ai fini delle procedure previste all’articolo 81 e nel presente articolo, la Camera d’appello ha tutti i poteri della Camera di primo grado.

2. Se la Camera d’appello conclude che la procedura oggetto di appello $egrave; affetta da vizi tali da pregiudicare la regolarità della decisione o della condanna, o che la decisione o la condanna oggetto di appello sono gravemente viziate da un errore di fatto o di diritto essa può:

1. annullare o modificare la decisione o la condanna; oppure 2. ordinare un nuovo processo dinanzi una altra camera di primo grado.

A tal fine, la Camera d’appello può rinviare una questione di fatto dinanzi alla Camera di primo grado inizialmente adita affinch$egrave; quest’ultima decida la questione e le faccia rapporto, oppure può essa stessa chiedere elementi di prova per essere in grado di decidere. Quando la sola persona condannata, o il Procuratore a suo nome, hanno presentato appello contro la decisione o la condanna , quest’ultima non può essere modificata a scapito della persona condannata.

3. Se, nell’ambito di un appello contro una condanna, la Camera d’appello constata che la pena è sproporzionata rispetto al crimine, essa può modificarla secondo il capitolo VII.

4. La sentenza della Camera d’appello è adottata a maggioranza dà giudici e pronunciata in udienza pubblica. La sentenza è motivata. Se non vi $egrave; unanimità, la sentenza deve contenere pareri della maggioranza e della minoranza, ma un giudice può far valere un’opinione individuale o un’opinione dissidente su una questione di diritto.

5. La Camera di appello può pronunciare la sua sentenza in assenza della persona prosciolta o condannata..

Articolo 84

Revisione della condanna o della pena

1. La persona dichiarata colpevole oppure, se è deceduta, il coniuge, i figli, i genitori o ogni persona vivente al momento del suo decesso, che essa ha espressamente designato per iscritto a tale fine, o il Procuratore a nome di questa persona, possono adire la Camera d’appello con una domanda di revisione della decisione definitiva sulla colpevolezza o la pena per i seguenti motivi:

1. E’ emerso un fatto nuovo che:

1. non era conosciuto al momento del processo, senza che ciò possa essere imputato, in tutto o in parte, al ricorrente; e
2. se fosse stato constatato al momento del processo avrebbe probabilmente comportato un diverso verdetto;
2. risulta che un elemento probatorio decisivo stabilito durante il processo e sulla base del quale si $egrave; stabilita la colpevolezza era falso, contraffatto o falsificato;
3. uno o più giudici che hanno concorso alla decisione sulla o che hanno convalidato le imputazioni hanno commesso nel caso in oggetto un atto costituente errore grave o inadempimento ai loro doveri, di gravità sufficiente da far si’ che siano esonerati dalle loro funzioni in attuazione dell’articolo 46.

2. La Camera d’appello respinge la domanda se la ritiene infondata. Se giudica che la domanda si basa su validi motivi essa può, a seconda di come convenga:

1. convocare nuovamente la Camera di primo grado che ha pronunciato la sentenza iniziale;
2. istituire una nuova Camera di primo grado;
3. rimanere investita del caso,

in vista di determinare, dopo aver inteso le parti secondo le modalità previste nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, se la sentenza debba essere riveduta.

Articolo 85

Risarcimento alle persone arrestate o condannate.

1. Chiunque sia stato vittima di un arresto o di una detenzione illegale ha diritto a riparazione.

2. Se una condanna definitiva e in seguito annullata in quanto un fatto nuovo, o recentemente rivelato, dimostra che $egrave; stato commesso un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di detta condanna $egrave; indennizzata in conformità alle leggi, a meno che non sia provato che il non aver rivelato il fatto in tempo utile $egrave; imputabile alla stessa persona, in tutto o in parte.

3. In circostanze eccezionali, qualora la Corte scopra sulla base di elementi affidabili che $egrave; stato commesso un errore giudiziario grave e manifesto essa può, a sua discrezione concedere un risarcimento secondo i criteri enunciati nelle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, ad una persona che era stata liberata a seguito di un proscioglimento definitivo o in quanto il procedimento giudiziario aveva cessato per via di questo fatto.