La riparazione dell’errore giudiziario, prevista dagli articoli 643 e seguenti del codice di procedura penale, si riferisce alla condanna irrevocabile, successivamente riconosciuta ingiusta, pronunciata con sentenza o con decreto penale.
La sentenza di condanna ingiusta, già passata in giudicato, può essere revocata attraverso un mezzo straordinario di impugnazione, la revisione, e sostituita con una sentenza di proscioglimento.
Tale sentenza costituisce il presupposto per esercitare il diritto alla riparazione pecuniaria, la cui entità è commisurata alla durata dell’eventuale espiazione della pena o dell’internamento ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.
Il diritto alla riparazione spetta al condannato, prosciolto a seguito del giudizio di revisione, a condizione che non causi l’errore giudiziario per dolo o colpa grave.